mercoledì 27 marzo 2013

Quante volte accedi alla tua cassetta di sicurezza? Chiedilo all'Agenzia delle Entrate.

Al via il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sull'archivio dei rapporti finanziari che attua le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del Dl 201/11, convertito con modifiche dalla legge 214/11.

 Si tratta di un nuovo sistema di controllo rafforzato sui movimenti dei conti correnti bancari, sui relativi saldi e degli altri tipi di strumenti finanziari, certificati di deposito, carte di credito e di debito, persino sul numero di “accessi” alle cassette di sicurezza.

Chi è tenuto a segnalare i dati identificativi, sia del soggetto titolare o contitolare, persona fisica o giuridica, sia dell’oggetto?  Sono tenuti Banche, Poste Italiane, società di intermediazione mobiliare, Società di Gestione del Risparmio, Casse di Risparmio, ed ogni forma di organismo di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio.

Il termine? Slitta al il 31 ottobre 2013 – e non più 30 di aprile – il termine per la comunicazione di tutte le informazioni relative rapporti finanziari attivi nel 2011. Il provvedimento analizza specificamente le informazioni da inviare, fornendo format e codificazione delle informazioni che gli Istituti Finanziari e le Banche dovranno seguire.

La quantità delle informazioni è vasta ed è auspicabile che il relativo costo di implementazione e trasmissione non sia posto dalle Banche a carico dei correntisti.

Qual è lo scopo di questa raccolta di dati? Il complesso dei dati che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva . Essi sono archiviati in apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria denominata “Archivio dei rapporti finanziari” prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
 L’Agenzia delle Entrate elabora i dati finanziari ricevuti, con procedure centralizzate per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

 Inoltre l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le informazioni ricevute in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati dal Contribuente nella medesima dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

I dati sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione.

 Alla scadenza di tale termine saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Riferimenti normativi
 a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1). Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 b) Disciplina normativa di riferimento: Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2 e 3);
Decreto interministeriale 27 giugno 2000;
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7); Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7); Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma). Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 21 dicembre 2005. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell’11 gennaio 2007. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 2008/31934.

martedì 26 marzo 2013

Al via ad ottobre il SISTRI- Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti Speciali e Pericolosi

Dal 1 ottobre 2013 entrerà in vigore il Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, limitatamente ai produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre aziende l'incipit del sistema è fissato per il 3 marzo 2014 (ma potranno utilizzare su base volontaria il Sistri a partire dal 1° ottobre 2013).

Lo stabilisce un decreto del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini. Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema è sospeso per tutto il 2013. “Ho presentato oggi – spiega il ministro Clini – il progetto a Confindustria che lo ha condiviso, apprezzando il grande rilievo che abbiamo voluto dare alla collaborazione con le imprese. Vanno letti in quest’ottica anche i sei mesi che ci separano dall’avvio del sistema per i produttori di rifiuti pericolosi. Obiettivo di questa fase preparatoria è anche quello di consolidare la collaborazione con le imprese coinvolte e di eliminare le pesantezze burocratiche e amministrative che sono state avvertite come un limite del progetto”.

 “Il sistema di tracciabilità dei rifiuti – commenta Clini – è un adempimento che discende dalle leggi nazionali e dalle direttive europee e rappresenta anche uno forte strumento di lotta alle ecomafie che sul traffico dei rifiuti costruiscono affari causando enormi danni al territorio e all’ambiente. Il nuovo programma per l’avvio del Sistri, superando le problematiche emerse in passato, confido possa rappresentare un presidio di legalità e trasparenza per tutta la filiera dei rifiuti”.

Dal 30 aprile inizieranno, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese sottoposte al SISTRI a partire dal 1° ottobre 2013. Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà avviata la verifica per tutte le altre imprese.

Confindustria solleva alcune perplessità, pur condividendo il metodo. «Abbiamo condiviso l'opportunità di un rinvio per avere il tempo necessario a risolvere le criticità che il sistema industriale ha evidenziato fin dal 2011 e ancora in queste ultime settimane» sottolinea il direttore generale Marcella Panucci al Sole 24 ore, ed evidenzia altresì che «è certamente positivo che il ministro abbia accolto la nostra richiesta di sospendere il contributo dovuto per il 2013. Ci sono state fornite particolari garanzie per lo spazio alla formazione degli operatori, l'allineamento dei software e dei manuali alla normativa, la possibilità di operare off–line nonchè una forte semplificazione degli obblighi informativi relativi all'azienda. La decisione del ministro allontana il momento dell'avvio del Sistri e consente di avere i tempi per affrontare e superare i problemi, anche rilevanti, che ancora sono sul tavolo e preoccupano le imprese. I prossimi mesi saranno quindi fondamentali per definire gli strumenti e le soluzioni alle criticità da noi individuate».

venerdì 22 marzo 2013

Sostegno all'occupazione femminile e delle persone svantaggiate. Due Decreti a firma Ministri Fornero e Grilli

La materia del sostegno all’occupazione, in particolare quella femminile, registra oggi l'adozione di due importanti provvedimenti.

In particolare, il decreto firmato dai Ministri Elsa Fornero e Vittorio Grilli disciplina le agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto, ano termine 31 dicembre 2012, dei contratti di inserimento lavorativo.

Il decreto prevede il riconoscimento di incentivi economici in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

Il secondo decreto a firma del Ministro del Welfare individua i cd. 'lavoratori svantaggiati', in ossequio dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008. Trova la sua compiuta definizione una categoria di lavoratori in riferimento ai quali, nel caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro.

 Il decreto si compone di un unico articolo con il quale si fornisce la nozione giuridica di "lavoratori svantaggiati" che debbono considerarsi ai sensi di tale articolo quanti:

 a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
 b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;
 c) sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.
Roma 21 marzo 2013

giovedì 21 marzo 2013

L'efficienza Energetica obiettivo primario dell'U.E.: un risparmio atteso di 200 miliardi di Euro.


L’Efficienza Energetica obiettivo primario dell’Unione Europea

In vista dell’entrata in vigore della Direttiva 2012/27/UE (5 giugno 2014) sull’efficienza energetica, la UE ha commissionato al Wuppertal Institute Ecofys un Energy Efficiency Watch per fotografare lo stato di salute dei 27 in relazione alla efficienza energetica.

Il quadro che emerge dallo studio è piuttosto critico anche per il nostro Paese.

Le bacchettate dell’Institute sono rivolte soprattutto al nostro settore dei trasporti, laddove l’80%  del trasporto di merci avviene su gomma a scapito delle altre forme di movimentazione delle merci, ad esempio su rotaia e attraverso le cd. Autostrade del mare.

Non mancano  critiche all’efficienza energetica degli edifici. La riqualificazione di edifici in generale e di quelli pubblici in particolare rappresenta un punto cruciale della Direttiva 2012/27.
Il settore immobiliare presenta le maggiori potenzialità di risparmio di energia, rappresentando il 40% del consumo nazionale energetico, dunque dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie degli edifici pubblici dovrà essere ristrutturata ogni anno per soddisfare gli standard minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell’articolo 4 della Direttiva. I piani di efficienza energetica riguarderanno anche tutti gli enti impegnati nell’edilizia sociale. Da ultimo gli Stati e gli Enti Locali dovranno acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.
Critiche severe sono rivolte anche al sistema normativo che riserva al campo programmatico gli obiettivi di risparmio energetico, senza statuire alcun obbligo (per ora) di risparmio di energia.

Da ultimo il monito più costruttivo va alle amministrazioni pubbliche attraverso l'incoraggiamento ai Comuni di perseguire strategie di efficienza in quanto, nonostante l’adesione al patto dei sindaci sul risparmio energetico, soltanto pochi Comuni virtuosi hanno elaborato (ed iniziato a realizzare) un concreto piano d’azione sul risparmio energetico.

L’attuazione delle politiche di efficienza dovrebbe portare ad un risparmio (complessivamente valutato per i 27 dell’UE) stimato dai 100 ai 200 miliardi di Euro.


Per approfondire:

Testo della Direttiva 2012/27

 http://www.eceee.org/EED dove si trova una buona sintesi degli obiettivi della direttiva.

venerdì 15 marzo 2013

Approvato il SEN Strategia Energetica Nazionale


Dopo oltre 20 anni di attesa, è stato approvato con decreto interministeriale a firma del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera e del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, la Strategia Energetica nazionale (SEN).

Il documento ha avuto una genesi aperta di tipo “wiki”, attraverso una consultazione on line sul sito del ministero dello Sviluppo Economico, con la collaborazione ed il contributo di Istituzioni (Parlamento, Autorità per l’Energia, Antitrust , CNEL, Commissione Europea) ed oltre 100 associazioni di categoria, parti sociali, associazioni sindacali, ambientaliste, di consumatori, Enti di Ricerca e di Studi. 

Gli obiettivi principali del documento sono
 - la riduzione dei costi dell’energia; 
- raggiungimento e superamento degli obiettivi europei (20-20-20);
- sicurezza nell’approvvigionamento delle energie;
- sviluppo e modernizzazione del settore dell’energia. 

Le 139 pagine di cui si compone il documento fanno emergere quanto il settore Energia sia un fattore di crescita, competitività e sicurezza del Paese, se a ciò si aggiunge che nel giugno del 2014 entrerà in vigore la Direttiva UE 2012/27 sull’Efficienza Energetica che prevede un set di prescrizioni ed obblighi anche a carico delle P.A. ci si chiede da più parti se non sia indispensabile anche nel nostro Paese la figura di un Ministro per l’Energia.

Non si può attendere un altro per la realizzazione delle strategie energetiche.

 15 marzo 2013

Approfondimenti: